Ascolto diretto del Minore

L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di NewYork sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, nonché dell’art. 315-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l’art. 155-sexies c.c.).

Un padre ricorreva in Cassazione lamentando la violazione degli articoli di legge nazionale e internazionale di cui sopra, dopo già aver presentato ricorso in appello, ed aver ottenuto un rigetto. Il minore era stato affidato alla madre.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 1 CIVILE

Composta dagli Ill. mi Sig. ri Magistrati: Dott (…)Presidente Dott (…) Consigliere
Dott (…)Consigliere Dott (…)Consigliere Dott (…)Consigliere ha pronunciato la
seguente: ORDINANZA
sul ricorso 10166/2017 proposto da:
(OMISSIS), – ricorrente
contro
(OMISSIS),– controricorrente
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di (…);
– intimato –
avverso il decreto n. (…) della CORTE D’APPELLO di (…), del (…);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio (…)
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott (…)

RITENUTO CHE:
(OMISSIS) (…)Il ricorso consta di cinque motivi, corredati da memoria (…).( se ne
riportano alcuni).
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

(…) In proposito va rammentato che “L’audizione dei minori, gia’ prevista nell’articolo 12
della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, e’ divenuta un adempimento
necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative
al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Strasbugo del
25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, e dell’articolo 155-sexies c.c.,
introdotto dalla L. n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli
interessi superiori del minore.
Costituisce, pertanto violazione del principio del giusto processo il mancato ascolto che
non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne puo’
giustificare l’omissione, in quanto il minore e’ portatore d’interessi contrapposti e diversi da
quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, e’ qualificabile
come parte in senso sostanziale, Cass. Sez. U. n. 22238 del 21/10/2009.
L’audizione del minore infra dodicenne capace di discernimento puo’ avvenire
direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del
personale dei servizi sociali, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata
motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore,
Cass. n. 3913 del 16/02/2018.
Come e’ stato chiarito, con specifico riferimento alla funzione ed agli obiettivi perseguiti,
l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di eta’ minore ove capace di
discernimento, costituisce una modalita’, tra le piu’ rilevanti, di riconoscimento del suo
diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei
procedimenti che lo riguardano, nonche’ elemento di primaria importanza nella valutazione
del suo interesse, Cass. n. 6129 del 26/03/2015.

anche se le sue dichiarazioni non vincolano il giudice nell’adozione dei provvedimenti nel
superiore interesse del minore.

(…) il minore fu ascoltato nel corso del primo grado a cura del CTU e questi tenne conto
delle sue dichiarazioni nell’ambito dell’approfondito esame delle risultanze istruttorie
confluite nell’elaborato peritale, posto a fondamento dei provvedimenti adottati dal giudice.

Risultano espresse anche le ragioni per cui la Corte di appello ha disatteso il desiderio
manifestato dal figlio di rientrare in Milano dal padre: segnatamente, viene rimarcato che
tale desiderio appariva conseguire al comportamento tenuto dal padre in opposizione alla
madre, comportamento tale da indurre il minore “a schierarsi nel conflitto fra i genitori a
favore del padre” ed a “manifestare l’insistente desiderio del suo rientro a Milano e la sua
impossibilita’ di inserirsi nell’ambiente materno” e da coinvolgerlo “in un ruolo ed in scelte e
decisioni che competono agli adulti.

Da ciò si desume che entrambe le doglianze risultano assertive, non si confrontano
con l’effettivo decisum e con i profili motivazionali chiaramente esplicitati, ne’
illustrano con la dovuta specificità– come era onere della parte, Cass. n. 7177 del
2/8/1997, in che termini ed in che modo la questione sia stata posta:
vanno pertanto dichiarate inammissibili.

P.Q.M. Rigetta il ricorso

Tale valorizzazione della persona del minore si impone non solo a livello normativo, ma
anche a livello processuale, dove la necessità di ascoltare il minore e di valutarne le
dichiarazioni era considerata un obbligo già prima del consolidamento delle riforme
menzionate. ll minore quale persona e soggetto del diritto si impone dunque nei suoi diritti
in tutti i contesti sostanziali, processuali, generali. C’è da auspicarsi che le riforme
sull’ordinamento familiare e minorile, facciano “tesoro” di risultati già ottenuti a
livello giurisprudenziale e dottrinario.

In ambito familiare e minorile